Imposta
sulla pubblicità'
1.
PUBBLICITA’ ORDINARIA (artt.
12 e 7, c. 2, 6 e 7)
1.1 Pubblicità
ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine,
targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle
successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:
Durata:
- per anno solare €. 11,36
- non superiore
a 3 mesi, per ogni
mese o frazione
di mese €. 1,14
Per durata superiore
a tre mesi ed inferiore all’anno, si applica la tariffa
stabilità per anno solare.
1.2 Pubblicità
ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con mezzi
indicati nel punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie
(tariffa base maggiorata del 100)
Durata:
- per anno solare €. 22,72
- non superiore
a 3 mesi, per ogni
mese o frazione
di mese €. 2,27
1.3 Per
la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie
compresa tra mq. 5,5 e 8,5, la tariffa base dell’imposta
è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore
a mq. 8,50 la maggiorazione è del 100%.
1.4 L’importo
di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la
relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa
base e della/e maggiorazione/i corrisponde all’importo
totale dovuto.
2.
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt.
13 e 7, c. 2, 6 e 7)
2.1 Pubblicità
visiva effettuata per contro proprio od altrui all’interno
ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviare,
battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è
dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla
superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per
ogni metro quadrato di superficie:
Durata:
- per anno solare €. 11,36
- non superiore
a 3 mesi, per ogni
mese o frazione
di mese €. 1,14
Per durata
superiore a tre mesi ed inferiore all’anno, si applica
la tariffa stabilità per anno solare.
Qualora
la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa
od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.
Per la pubblicità
effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie
è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono
dovute le maggiorazioni dell’imposta base ivi previste.
2.1.1.Per
i veicoli adibiti ai uso pubblico l’imposta è dovuta
al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio;
per
i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta
è dovuta nella misura della metà di ciascuno dei
Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
per
i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in
cui è proprietario del veicolo ha la residente anagrafica
o la sede;
2.2 Pubblicità
effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dell’impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l’imposta
è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati
i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di
ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno
in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. €.
74,37
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. €.
49,58
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie
€. 24,79
Per i veicoli
circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità,
le tariffe suddette sono raddoppiate.
Qualora
la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa
od illuminata la relativa tariffa base d’imposta è
maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7,
c. 7 del D. Lgs. N. 507/93.
Per i veicoli
sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione
del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa,
purché sia apposta per non più di due volte e
ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo
mq.
E’
obbligatorio conservare l’attestazione dell’avvenuto
pagamento dell’imposta per esibirla a richiesta degli
agenti autorizzati.
3.
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(art. 14, c. 1, 2, 3)
3.1. Per
la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne,
pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego
di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico,
elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire
la variabilità del messaggio o la sua visione in forma
intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta
indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato
di superficie, in base alla seguente tariffa:
Durata:
- per anno solare €. 33,05
- non superiore
a 3 mesi, per ogni
mese o frazione
di mese €. 3,31
Per durata
superiore a 3 mesi ed inferiore all’anno si applica la
tariffa stabilita per anno solare.
3.2. Per
la pubblicità prevista al precedente punto 3.1., effettuato
per conto dell’impresa si applica l’imposta in misura
pari alla metà della tariffa sopra stabilita.
4.
PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art.
14, c. 4 e 5)
Per pubblicità
realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate
su schermi e pareti riflettenti, si applica l’imposta
per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e
dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente
tariffa:
Durata:
- per ogni giorno €. 2,07
Per durata
superiore a 30 giorni si applica:
- per il
primi 30 giorni la tariffa per giorno €. 2,07
- dopo tale
periodo si applica la tariffa giornaliera €. 1,03
5.
PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI
(art. 15, c. 1)
Per la pubblicità
effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano
strade, piazze al tariffa dell’imposta, per ciascun metro
quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione
è pari a €. 11,36
6.
PUBBLICITA’ CON AEREOMOBILI (art. 15, c.
2)
Per la pubblicità
effettuata da aeromobili mediante scritte e striscioni, disegni
fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella
eseguitasi specchi d’acqua o fasce marittime limitrofe
al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, , indipendentemente
dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune
sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita,
l’imposta nella seguente misura €. 49,58
7.
PUBBLICITA’ CON PALLONI FRANANTI E SIMILI (art.
15, c. 3)
Per la pubblicità
effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta
l’imposta nella misura di €. 24,79
8.
PUBBLICITA’ VARIA (art. 15, c. 4)
Per la pubblicità
effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini
o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti
con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta
per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione
e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura
dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale
distribuito, in base alla tariffa di €. 2,07
9.
PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
(art. 15, c. 5)
Per la pubblicità
effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la
tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità
e per ciascun giorno o frazione è la seguente €.
6,20
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