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_TARIFFE

Imposta sulla pubblicità'

1. PUBBLICITA’ ORDINARIA (artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata:
- per anno solare €. 11,36

- non superiore a 3 mesi, per ogni
mese o frazione di mese €. 1,14

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore all’anno, si applica la tariffa stabilità per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con mezzi indicati nel punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100)

Durata:
- per anno solare €. 22,72

- non superiore a 3 mesi, per ogni
mese o frazione di mese €. 2,27

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5, la tariffa base dell’imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,50 la maggiorazione è del 100%.

1.4 L’importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all’importo totale dovuto.

 

2. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per contro proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviare, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata:
- per anno solare €. 11,36

- non superiore a 3 mesi, per ogni
mese o frazione di mese €. 1,14

Per durata superiore a tre mesi ed inferiore all’anno, si applica la tariffa stabilità per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le maggiorazioni dell’imposta base ivi previste.

2.1.1.Per i veicoli adibiti ai uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d’esercizio;

per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà di ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui è proprietario del veicolo ha la residente anagrafica o la sede;

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l’imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. €. 74,37
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. €. 49,58
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie €. 24,79

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d’imposta è maggiorata del 100%, in conformità all’art. 7, c. 7 del D. Lgs. N. 507/93.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E’ obbligatorio conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

 

3. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l’imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata:
- per anno solare €. 33,05

- non superiore a 3 mesi, per ogni
mese o frazione di mese €. 3,31

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore all’anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista al precedente punto 3.1., effettuato per conto dell’impresa si applica l’imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

 

4. PUBBLICITA’ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l’imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata:
- per ogni giorno €. 2,07

Per durata superiore a 30 giorni si applica:
- per il primi 30 giorni la tariffa per giorno €. 2,07
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera €. 1,03

 

5. PUBBLICITA’ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade, piazze al tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a €. 11,36

 

6. PUBBLICITA’ CON AEREOMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte e striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguitasi specchi d’acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, , indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l’imposta nella seguente misura €. 49,58

 

7. PUBBLICITA’ CON PALLONI FRANANTI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l’imposta nella misura di €. 24,79

 

8. PUBBLICITA’ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l’imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di €. 2,07

 

9. PUBBLICITA’ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell’imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente €. 6,20